ART. 1 – COSTITUZIONE
- è costituita su iniziativa dell’Università degli Studi di Pavia (identificata nel seguito come “Ente fondatore” o “Fondatore”), una Fondazione denominata “Fondazione Maria Corti” (identificata nel seguito come “Fondazione”), in memoria della defunta Prof.ssa Maria Corti.
- La Fondazione ha sede in Pavia, Strada nuova 65, presso il Centro di Ricerca sulla Tradizione Manoscritta di Autori moderni e contemporanei dell’Università degli Studi di Pavia.
- La Fondazione è persona giuridica privata senza scopi di lucro, persegue i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla sua natura giuridica ed opera nel rispetto di principi di economicità della gestione.
- Non è ammessa sotto qualsiasi forma la distribuzione di utili. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto sono utilizzati interamente per perseguire gli scopi della Fondazione.
Art. 2 – SCOPO
- Nello spirito e nella fedeltà ai principi informatori del magistero di Maria Corti, la Fondazione promuove la ricerca, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e in particolare dà sostegno e supporto alle attività e finalità del Centro di Ricerca sulla Tradizione Manoscritta di Autori Moderni e Contemporanei della Università di Pavia. Collabora cori Enti pubblici e privati, con associazioni, nonché con soggetti di altra natura ritenuti idonei agli scopi predetti, stipulando con essi accordi e convenzioni.
Art. 3 – ATTIVITÀ
- Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione può, tra l’altro:
- a) promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei e internazionali, da destinare agli scopi della Fondazione;
- b) stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati;
- c) amministrare e gestire i beni di cui abbia la proprietà o il possesso nonché le strutture dell’Università degli Studi di Pavia delle quali le sia stata affidata la gestione;
- d) sostenere lo svolgimento di attività di formazione, ricerca e didattica, nel quadro dei propri scopi istituzionali;
- e) promuovere la costituzione o partecipare a consorzi, associazioni o fondazioni che condividano analoghe finalità;
- f) promuovere seminari, convegni, mostre, esposizioni e conferenze, anche in collaborazione con altre istituzioni e organizzazioni nazionali e internazionali o partecipare ad analoghe iniziative promosse da altri soggetti;
- g) istituire premi e borse di studio, collaborare con enti scientifici e culturali;
- h) contribuire a promuovere o svolgere direttamente, anche in concorso con altri Enti, attività finalizzate all’aggiornamento professionale degli operatori e, in particolare, alla formazione di giovani operanti nei settori d’interesse della Fondazione attraverso strumenti quali, ad esempio, borse di studio, premi di ricerca, stages e corsi anche residenziali;
- i) svolgere attività di commercializzazione anche con riferimento al settore dell’editoria, della multimedialità e degli audiovisivi in genere, del gadgets e simili;
- j) finanziare singoli progetti nelle aree di interesse della Fondazione ovvero concorrere alla loro realizzazione.
- La Fondazione agevola la partecipazione alle proprie attività di enti ed amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, sviluppando ed incrementando la necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali funzionali al raggiungimento dei propri fini.
Art. 4 – PATRIMONIO
- Il patrimonio della Fondazione è costituito:
– dalla dotazione iniziale in beni mobili conferita dal Fondatore, come da atto costitutivo;
– dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, nonché da contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e persone giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata, previo gradimento del Fondatore, dal Consiglio di amministrazione della Fondazione e che il Consiglio stesso decida di imputare a patrimonio;
– dai proventi delle attività proprie che Consiglio di amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
– dai fondi di riserva Costituiti con eventuali avanzi di gestione;
– da eventuali contributi da parte dello Stato e di altri Enti territoriali che il Consiglio di amministrazione decida di imputare a patrimonio.
- Al patrimonio della Fondazione concorrono anche i diritti reali e di godimento su beni mobili e immobili concessi dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali o da altri Enti pubblici.
- In caso di scioglimento, estinzione o trasformazione della Fondazione, i beni concessi in uso dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali o da altri Enti pubblici ritornano nella disponibilità dei concedenti.
ART. 5 – FONDO DI GESTIONE
- Per l’adempimento dei propri compiti la Fondazione dispone:
– di ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all’incremento del patrimonio;
– dei redditi provenienti dalla gestione del patrimonio;
– dei corrispettivi per le prestazioni effettuate in proprio nei confronti di terzi e che non siano destinati a patrimonio;
– dei diritti temporanei (in via esemplificativa ma non esaustiva: uso e usufrutto, comodato, concessioni amministrative) su beni mobili ed immobili e di qualsivoglia utilità temporanea concessa alla Fondazione dal Fondatore e dai Partecipanti o soggetti terzi anche costituita da rapporto di servizi, strutture logistiche e gestionali.
- Il servizio di tesoreria viene espletato dall’Istituto di credito che espleta il servizio di / cassa per il Fondatore.
ART. 6 – ESERCIZIO FINANZIARIO
- L’esercizio finanziario ha inizio il 10 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro tale termine il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di previsione dell’esercizio successivo e, nei termini previsti per le Società per azioni, approva il bilancio consuntivo, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori, trasmettendoli al Fondatore insieme alla relazione sull’andamento della gestione sociale e alla relazione del Collegio dei Revisori, entro trenta giorni dall’approvazione.
- Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. Copia del bilancio consuntivo, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, deve essere depositata nei modi di legge.
- La Fondazione deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall’articolo 2214 del Codice Civile e dalle vigenti disposizioni.
- Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
ART. 7 – PARTECIPAZIONI ED ADESIONI
- è fondatore della “Fondazione Maria Corti” l’Università degli Studi di Pavia, che ha sottoscritto l’atto costitutivo della Fondazione.
- Assumono la qualifica di “Partecipanti istituzionali” alla Fondazione, previo gradimento della stessa e del Fondatore, gli Enti Pubblici, le Università, gli Istituti di ricerca e le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali pluriennali, con attività o con beni materiali e immateriali, in misura non inferiore a quella all’uopo stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione della Fondazione.
- Assumono la qualifica di “Partecipanti Aderenti” o “Partecipanti Donatori” gli Enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati che, condividendone le finalità, sostengono con mezzi o risorse la realizzazione degli scopi della Fondazione e lo svolgimento delle sue attività in via non continuativa.
- “Partecipanti Aderenti” sono le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che, condividendone le finalità, sostengono la realizzazione degli scopi della Fondazione e lo svolgimento delle sue attività mediante contributi in denaro, in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di amministrazione della Fondazione.
- “Partecipanti Donatori” sono le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo che verrà stabilito dal Consiglio di amministrazione della Fondazione, ovvero con attività di servizio o altra attività, anche professionale, di particolare rilievo, o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali, previa valutazione e approvazione del Consiglio di amministrazione della Fondazione.
ART. 8 – ESCLUSIONE E RECESSO
- Il Consiglio di amministrazione decide a maggioranza di due terzi dei componenti l’esclusione del Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
- morosità;
- inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
- Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.
- Per l’esclusione dei Partecipanti istituzionali è necessaria altresì l’approvazione del Fondatore.
- I Partecipanti possono recedere dalla Fondazione con dodici mesi di preavviso, fermo restando dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
ART. 9 – ORGANI DELLA FONDAZIONE
- Sono organi della Fondazione:
* Presidente;
* il Consiglio di amministrazione;
* il Collegio dei Revisori;
* se nominato dal Consiglio di amministrazione, Comitato Scientifico.
La partecipazione agli organi collegiali e la titolarità delle cariche sono onorifiche.
Eventuali emolumenti sono subordinati regolamentati dalle disposizioni di legge in materia di Fondazioni con personalità giuridica.
ART. 10 – IL PRESIDENTE
- Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di amministrazione e del Comitato Scientifico.
- Egli è Il legale rappresentante della Fondazione, ne ha la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio ed ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare e difendere l’Ente in giudizio avanti qualsiasi giurisdizione e di revocarli.
- Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e se costituito, Il Comitato Scientifico e propone gli argomenti da trattare.
- In ordine al Consiglio di amministrazione, in particolare il Presidente:
- propone il bilancio preventivo ed Il bilancio consuntivo;
- propone i piani ed i programmi delle attività istituzionali della Fondazione;
- propone i regolamenti interni;
- propone la dotazione organica del personale;
- assicura l’attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione;
- sovrintende alla gestione del patrimonio della Fondazione.
- Il Presidente, in caso d’urgenza, può adottare deliberazioni e compiere atti che rientrino nella competenza del Consiglio di amministrazione, sottoponendo poi tali atti alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima seduta.
- Le medesime prerogative spettano anche al Vice Presidente che, senza necessità di delega, sostituisce Il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.
- Il Presidente inoltre cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private e altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione, ai fini dello sviluppo della medesima.
- Il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione sono nominati dal Rettore tra i membri del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo art. 11.
- Il Fondatore, su proposta del Consiglio di amministrazione della Fondazione, può altresì nominare un Presidente onorario della stessa, scelto tra personalità eminenti della cultura, quale ha solo la rappresentanza scientifica della Fondazione e può curare le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private e altri organismi al fine di promuovere rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione, ai fini dello sviluppo della medesima.
- Il Presidente onorario viene sentito sulle questioni attinenti le strategie della Fondazione e può intervenire alle riunioni del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, per l’illustrazione di specifici argomenti, qualora il Presidente o il Consiglio stesso ne ravvisino la necessità.
ART. 11 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione costituito da un massimo di 11 (undici) membri, compreso il Presidente, tra cui,
- di diritto:
il Direttore del Comitato Tecnico Scientifico del Centro Manoscritti;
il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico del Centro Manoscritti;
- nominati dal Fondatore:
due Consiglieri designati dal Senato accademico dell’Università di Pavia;
due Consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione dell’Università di Pavia;
vita sua durante, il Prof. Angelo Stella, esecutore delle volontà della Prof.ssa Maria Corti, il quale potrà comunque in ogni momento rinunciare al tale diritto.
- Possono essere chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione fino a un massimo di quattro Consiglieri designati dai Partecipanti istituzionali; qualora il numero dei Partecipanti istituzionali risulti superiore a quattro, i Consiglieri in loro rappresentanza saranno scelti congiuntamente dai Partecipanti istituzionali stessi.
- Salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato, tutti i membri del Consiglio di amministrazione restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
- Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
In tal caso, come in ogni altro caso di vacanza dalla carica di Consigliere, colui che lo ha nominato provvederà entro i successivi trenta giorni alla sostituzione, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma del presente articolo; il sostituto resterà in carica sino al termine del mandato del Consiglio di amministrazione.
- Il Consiglio di Amministrazione è nominato con provvedimento del Fondatore.
- Il Consiglio di amministrazione è investito di ogni plus ampio potere per l’amministrazione della Fondazione e in via esemplificativa e non esaustiva:
– approva i regolamenti interni e le relative modifiche, tra cui il Regolamento generale della Fondazione, che deve tra l’altro contenere i criteri ed i requisiti per l’ammissione e l’esclusione dei Partecipanti di cui all’art.7 e gli obblighi degli stessi verso la Fondazione, e il Regolamento di organizzazione della Fondazione;
– propone i piani pluriennali delle attività, nonché il piano annuale, per l’approvazione del Fondatore;
– approva il bilancio preventivo, accompagnato dal piano annuale di attività, ed bilancio consuntivo; procedere alla nomina dei Partecipanti, Istituzionali, Aderenti e Donatori;
– propone al Fondatore l’adozione di eventuali modifiche statutarie, con deliberazione assunta dai due terzi dei componenti;
– delibera in ordine all’accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi nonché agli acquisti e alle alienazioni dei beni mobili ed immobili, secondo le disposizioni di legge in vigore e nel rispetto del criterio di economicità della gestione;
– dispone più conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobili o beni immobili;
– delibera su eventuali accordi di collaborazione o di partecipazione fra Fondazione e altri Enti o privati, nazionali o internazionali, nel rispetto degli scopi della Fondazione;
– provvede alla definizione della pianta organica del personale necessario all’attività della Fondazione, sulla base del regolamento di organizzazione.
ART. 12 – CONVOCAZIONE E QUORUM
- Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei suoi membri, senza obblighi di forma particolare purché con mezzi idonei a garantire ricevimento della convocazione e dell’ordine del giorno da parte dei componenti e la relativa dimostrazione dell’avvenuta ricezione, con almeno sette giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, con tre giorni di preavviso.
- L’avviso di convocazione deve necessariamente contenere l’ordine del giorno della seduta, luogo e l’ora.
- Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Salvo che per le delibere di proposta di modifiche statutarie e di esclusione del partecipanti, esso decide a maggioranza del presenti e in caso di parità prevale Il voto del Presidente.
- Delle sedute è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l’omologo libro delle società per azioni.
ART. 13 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
- Il Collegio del Revisori del Conti è organo di controllo della Fondazione e svolge le funzioni previste dal codice civile per il Collegio sindacale. Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
- Il Presidente ed i membri del Collegio sono designati dal Fondatore fra soggetti in possesso del requisito di iscrizione nel registro del Revisori contabili.
- Il Collegio del Revisori deve controllare l’amministrazione della Fondazione, accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze del libri e delle scritture contabili e l’osservanza del principi di cui all’articolo 2426 del Codice Civile.
- I Revisori possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
- I membri del Collegio del ‘Revisori possono essere riconfermati. Il Collegio del Revisori dura in carica un triennio.
ART. 14 – IL COMITATO SCIENTIFICO
- Il Comitato Scientifico è l’organo consultivo della Fondazione che può formulare proposte ed esprimere pareri al Consiglio di amministrazione, sia di propria iniziativa che su richiesta del Presidente della Fondazione. Le proposte e i pareri non sono vincolanti, ma il Consiglio di amministrazione deve comunque esprimersi sugli stessi.
- Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione ed è costituito da eminenti personalità della cultura.
- La nomina dei membri del Comitato scientifico avviene ad opera del Fondatore su proposta del Consiglio di amministrazione.
ART. 15 – IL PERSONALE
- Per il personale assunto dalla Fondazione i rapporti di lavoro sono disciplinati dalle disposizioni del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato.
- La Fondazione può altresì disporre di personale messo a disposizione dal Fondatore e/o dai Partecipanti, sulla base di specifici rapporti convenzionali e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore presso il Fondatore e i Partecipanti.
ART. 16 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE E DI CONTROLLO
- Il Fondatore definisce le linee guida dell’attività della Fondazione per tutta la durata del Consiglio di amministrazione.
- Il Fondatore, su proposta del Consiglio di amministrazione della Fondazione, approva il piano pluriennale delle attività della Fondazione nonché il piano di attività annuale elaborato dal Consiglio stesso, accertandone la conformità alle linee guida determinate ai sensi del comma 1.
- I rapporti tra il Fondatore e la Fondazione per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza e servizio, supporto e promozione dell’attività sono disciplinati mediante specifici atti convenzionali.
- Il Fondatore verifica periodicamente l’attuazione delle linee guida di attività e l’adempimento delle convenzioni di cui al comma 3.
- In caso di mancata o grave irregolarità nell’attuazione delle linee guida di attività o di grave inadempimento delle sopra indicate convenzioni, il Fondatore può procedere alla revoca e alla contestuale sostituzione dei componenti il Consiglio di amministrazione dallo stesso designati.
ART. 17 – DISPOSIZIONI FINALI
- La Fondazione è posta in liquidazione nei casi previsti dal Codice Civile per le Fondazioni riconosciute.
- Per l’esecuzione della liquidazione il Fondatore nomina uno o più liquidatori.
- I beni che residuano dopo l’esecuzione della liquidazione sono devoluti a sostegno delle attività del Fondatore.
- Il Fondatore provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti quando le disposizioni contenute nell’atto di fondazione non possono attuarsi.
- Fermo restando il disposto dell’art.17, comma quinto, Fondatore, sentiti gli amministratori, promuove l’annullamento da parte dell’Autorità Governativa, delle deliberazioni contrarie all’atto di fondazione e allo statuto, nonché a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume.
ART. 18 – CLAUSOLA DI RINVIO
- Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.